18 Maggio 2012

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CAVICCHI VALTER, La Consuetudine nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.

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Cavicchi Valter, laico,
                 La Consuetudine nel Codex Canonum Ecclesiarum Orien­talium.

Direttore: Prof. Danilo Ceccarelli Morolli.

         

         La necessità di ampliare e migliorare il sistema dell'informazione intorno alla disciplina della consuetudine nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium costituisce un'esigenza insopprimibile in relazione al ruolo sempre più preminente svolto dalle Chiese Orientali nel più ampio contesto giuridico ecumenico.

          L'attività amministrativa di diritto consuetudinario necessita sempre più di controlli e di trasparenza, e costituisce il secondo polo funzionale - per così dire - dei pubblici poteri all'interno della Chiesa Universale. Infatti, le peculiarità ri­scontrate negli elementi essenziali costitutivi della consuetudine e della legge con­suetudinaria, dipendono essenzialmente dal fatto che la presenza attiva dello Spirito Santo nella comunità suscita comportamenti   che   debbono   essere   indi­rizzati   al perseguimento di fini pubblici, ne più ne meno dei provvedimenti a carattere generale e, per questa ragione, al fine di attribuire ai suindicati compor­tamenti il valore normativo, tutte o alcune delle più importanti fasi del diritto con­suetudinario necessitano dell'intervento da parte dell'autori­tà competente che do­vrà fornire i criteri attraverso i quali la prassi potrà ottenere forza di legge nell' ambito della normazione di diritto canonico orientale.

          La consuetudine non è proprio una legge, ma ha forza di legge, alla quale è pertanto equiparata. La sua presenza in qualità di fonte normativa è comune nell'esperienza giuridica e negli ordinamenti giuridici antichi, in quanto il com­portamento della comunità deriva dalla sua prassi.

Essendo la Chiesa Universale una Societas gerarchicamente strutturata con propri pastori, il valore normativo non può derivare dalla sola prassi della comunità, si esige anche il consenso da parte della competente autorità ecclesiastica. Tale in­tervento è richiesto per giudicare anche della razionalità della stessa consuetudine poiché la norma deve essere improntata in ordine al bene della comunità capace almeno di ricevere una legge.

          Al riguardo si è fatto pertanto ricorso alla teoria generale del diritto per l'inquadramento teorico normativo della consuetudine cercando di definire al me­glio quegli elementi essenziali per una migliore com­prensione del ruolo fonda­mentale svolto dall'istituto in argomento quale fonte eccezionale di diritto genera­le ma soprattutto particolare.

          Nel primo capitolo si è cercato di analizzare gli elementi costitutivi della consuetudine, in particolare il consenso del legislatore ecclesiastico, la comunità capace di ricevere la legge, il suo animus, il principio della razionalità e la pre­scrizione della consuetudine.

          Nel secondo capitolo si è trattato del valore normativo dell'istitu­to in que­stione. Più in dettaglio è stata data attenzione   al   concetto   di   fonte   di   pro­du-zione extrasistematica di norme giuridiche, agli effetti che tali norme esplicano all'interno dell'ordinamento canonico delle Chiese Orientali, alla consuetudine quale mezzo di interpretazione delle norme, alla cessazione della medesima e ai mezzi di prova disposti dal diritto per l'accertamento della sua rilevanza giuridica.

          Nel terzo capitolo si è parlato del processo di codificazione della consuetu­dine nel CCEO e quindi dell'iter giuridico formativo dei singoli canoni.

          Nel quarto capitolo, infine, si è tentato di delineare le norme consuetudina­rie contenute nello Statuto personale delle comunità confessionali con particolare riferimento al Libano. In tale ambito si è posto l'accento sulla descrizione di alcu­ni istituti di diritto islamico consuetudinario quali il waqf, la ba'inat, la patria po­testas, 1'adoptio, la "pensione alimentare" degli sposi ed infine la -wisaya.

          Nel quinto ed ultimo capitolo si desiderato fornire pertanto delle conside­razioni personali su alcune brevi note di carattere conclusivo.




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Ultimo aggiornamento Martedì 12 Giugno 2007 13:41
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